2022.07.04 – LA CHIESA E’ DI CRISTO E NON DEL NUOVO ORDINE MONDIALE

« Jus naturale est libertas, quam habet unusquisque potentia sua ad naturae suae conservationem suo arbitrio utendi, et per consequens illa omnia, quae eo videbuntur tender, faciendi »
COMMENTO
«Il diritto di natura, che gli autori chiamano comunemente jus naturale, è la libertà che ciascuno ha di usare il proprio potere a suo arbitrio per la conservazione della sua natura, cioè della sua vita e conseguentemente di fare qualsiasi cosa che, secondo il suo giudizio e la sua ragione, egli concepisca come il mezzo più idoneo a questo fine. »
Gli argomenti affrontati nell’ambito della dottrina del diritto naturale concernono al diritto, perché pongono in discussione la legittimità delle leggi, alla morale, ossia l’intima coscienza dell’uomo, presumendo limiti al potere dello Stato e alla politica.

SEZIONE 03 – ARTICOLO 01
L’OGVP identifica e riconosce come persona tutti gli esseri umani viventi fin dal loro concepimento e a prescindere dalla capacità di mettere in atto quelle particolari qualità o funzioni proprie della natura personale, quali la razionalità, l’autocoscienza, l’autonomia.
Ogni persona umana è ciò che è, vale a dire espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità e come tale titolare di una propria identità.
L’OGVP riconosce l’inviolabilità di diritti che ogni essere umano possiede dalla nascita:
Libertà;
Uguaglianza;
Proprietà.
Ogni persona, fin dal proprio concepimento, acquisisce unicità e soggettività giuridica originaria divenendo titolare dei diritti fondamentali dell’uomo che l’ordinamento veneto riconosce come:
naturali;
incedibili;
inalienabili.

SEZIONE 03 – ARTICOLO 04
La sovranità originaria (detta anche “personalità giuridica originaria”) è riconosciuta ad ogni essere umano fin dal suo concepimento, senza alcuna distinzione di sesso, razza, condizione fisica e psichica.
Nell’ambito dei questo ordinamento l’attribuzione di sovranità giuridica originaria rende ogni persona umana titolare dei diritti fondamentali dell’uomo e ne regola i rapporti giuridici dotandola di una posizione di prevalenza rispetto ai diritti/doveri esercitati da tutti gli altri soggetti di diritto riconosciuti.
L’impossibilità d’impedire o ostacolare anche in parte il diritto alla naturale e completa esistenza di una persona umana determina, in qualsiasi ragionevole, equa e contestuale condizione, l’uguaglianza nel godimento di pari diritti fra esseri umani.
L’OGVP garantisce l’inviolabilità e il rispetto di ogni persona umana e in particolare:
nessuno può essere soggetto ad alcun divieto od obbligo se non espressamente previsto dalle legge;
tutti hanno diritto di essere e di fare ciò che vogliono purché non si comprometta, anche solo in parte, il medesimo diritto degli altri o si arrechi loro danno;
nessuno può essere costretto a fare ciò che la legge non prescrive.
I diritti umani non possono essere soggetti o sottomessi se non nei limiti e nei casi estremi previsti dalla legge e cioè:
il concreto pericolo e la violazione della sicurezza nazionale;
il concreto pericolo e la violazione della sicurezza delle persone;
il concreto pericolo e la violazione della sicurezza dell’eco-sistema;
il concreto pericolo e la violazione della sicurezza dei beni comuni e delle proprietà.
commento
per sovranità deve intendersi il potere originario e indipendente da ogni altro potere.
Noi del MLNV siamo con Monsignor Carlo Maria Viaganò.