L’OGVP identifica e riconosce come persona tutti gli esseri umani viventi fin dal loro concepimento e a prescindere dalla capacità di mettere in atto quelle particolari qualità o funzioni proprie della natura personale, quali la razionalità, l’autocoscienza, l’autonomia.
Ogni persona umana è ciò che è, vale a dire espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità e come tale titolare di una propria identità.
L’OGVP riconosce l’inviolabilità di diritti che ogni essere umano possiede dalla nascita:
Proprietà.
Ogni persona, fin dal proprio concepimento, acquisisce unicità e soggettività giuridica originaria divenendo titolare dei diritti fondamentali dell’uomo che l’ordinamento veneto riconosce come:
inalienabili.
SEZIONE 03 – ARTICOLO 04
La sovranità originaria (detta anche “personalità giuridica originaria”) è riconosciuta ad ogni essere umano fin dal suo concepimento, senza alcuna distinzione di sesso, razza, condizione fisica e psichica.
Nell’ambito dei questo ordinamento l’attribuzione di sovranità giuridica originaria rende ogni persona umana titolare dei diritti fondamentali dell’uomo e ne regola i rapporti giuridici dotandola di una posizione di prevalenza rispetto ai diritti/doveri esercitati da tutti gli altri soggetti di diritto riconosciuti.
L’impossibilità d’impedire o ostacolare anche in parte il diritto alla naturale e completa esistenza di una persona umana determina, in qualsiasi ragionevole, equa e contestuale condizione, l’uguaglianza nel godimento di pari diritti fra esseri umani.
L’OGVP garantisce l’inviolabilità e il rispetto di ogni persona umana e in particolare:
nessuno può essere soggetto ad alcun divieto od obbligo se non espressamente previsto dalle legge;
tutti hanno diritto di essere e di fare ciò che vogliono purché non si comprometta, anche solo in parte, il medesimo diritto degli altri o si arrechi loro danno;
nessuno può essere costretto a fare ciò che la legge non prescrive.
I diritti umani non possono essere soggetti o sottomessi se non nei limiti e nei casi estremi previsti dalla legge e cioè:
il concreto pericolo e la violazione della sicurezza nazionale;
il concreto pericolo e la violazione della sicurezza delle persone;
il concreto pericolo e la violazione della sicurezza dell’eco-sistema;
il concreto pericolo e la violazione della sicurezza dei beni comuni e delle proprietà.
commento
per sovranità deve intendersi il potere originario e indipendente da ogni altro potere.
Noi del MLNV siamo con Monsignor Carlo Maria Viaganò.